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Normativa => Iscrizione Riasc => Topic aperto da: Paolone - 06 Maggio 2007, 16:26:53 PM

Titolo: Luci accese di giorno
Inserito da: Paolone - 06 Maggio 2007, 16:26:53 PM
Buon giorno a tutti.

Una domanda:

Mi pare che le auto storiche possano viaggiare di giorno senza l'obbligo dei fari accesi (correggetemi se sbaglio).

Possiamo fare lo stesso anche noi iscritti ai RIASC?  (nonso)

GRazie
Titolo: Re: Luci accese di giorno
Inserito da: mario55 - 06 Maggio 2007, 19:59:50 PM
riporto di seguito l'articolo del Codice delle Strada che dispone per le luci accese:

Art. 152. (1)
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.

1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.
                                   .......... omissis ........
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.


interessante è anche l'art. 60:

Art. 60. (1) (2)
Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'àmbito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 se si tratta di autoveicoli, o da euro 36 a euro 148 se si tratta di motoveicoli. (3


purtroppo come vedi non si parta di RIASC  >:(
Titolo: Re: Luci accese di giorno
Inserito da: Paolone - 06 Maggio 2007, 20:13:28 PM
Bisogna dire che il RIASC è una realta da pochi anni e gli organi competenti devono ancora capirlo...

Ma leggendo quanto hai trovato mi fa un po paura, cioè se la nostre piccoline venissero catalogate come storiche e da collezione non potremmo girare liberamente ma avrebmmo bisogno di deleghe ogni volta che ci muoviamo!!!

Terribile prospettiva...
Titolo: Re: Luci accese di giorno
Inserito da: mario55 - 06 Maggio 2007, 20:17:16 PM
tranquillo rientrano al comma 4 dell'art. 60, cioè di interesse storico.
Titolo: Re: Luci accese di giorno
Inserito da: Paolone - 06 Maggio 2007, 20:28:42 PM
Ma se rientrano al comma 4 dell'art.60, questo vuol dire che "teoricamente" fanno parte dell'elenco a cui l'art. 152. (1)..

Il fatto che non sia aggiornata è da attribuirsi, penso, alla giovane eta dell'associazione..
Titolo: Re: Luci accese di giorno
Inserito da: skippy - 07 Maggio 2007, 15:22:44 PM
o al fatto che l'ASI sia una spece di dittatura di lobby un cerchio chiuso che mette i bastoni tra le ruote ai registri storici che vuole il monopolio ecc ecc
Titolo: Re: Luci accese di giorno
Inserito da: Paolone - 07 Maggio 2007, 15:57:51 PM
...la penso anche io così...

Mi piacerebbe sentire il parere dell'esimio Dottor LJ...
Titolo: Re: Luci accese di giorno
Inserito da: lucajack2cv - 08 Maggio 2007, 18:09:48 PM
L'esimio ritiene che nei confronti dell'agente medio che ti contesta i fanali spenti per esperienzaperzonale se dici: "ma c'è una norma che esonera i veicoli stoici.." ti risponde "Madove? Ma quando? E' un precìpuo obbligo di legge!! S'informi!!" e conviene rispondere "grazie m'informo" accendi i fari riparti e dopo un km li spegni. C'è da dire che se li tieni accesi non ti fermano per dirti di accenderli e non vedono che il bollino blu è scaduto ecc..

Se invece hai con te la succitata disposizione e vuoi proprio esibirla ti tocca anche banfare che il riasc è giovane ma vale, ma in realtà non vale perchè quei registri son lì perchè all'epoca del nuovo codice erano federati asi (non tutti ora lo sono più) o riconocsiuti dalla FIVA  (che non accetta più registri di marca non chiedetemi perchè).

D'altronde il CdS non si aggiorna ad ogni adesione o meno all'ASI, il che sarebbe una scemenza peraltro, è il caos manovrato che regna in materia che rende tutto dubbio e ingestibile.

Tra l'altro notiamo che se l'art. 60 viene tirato fuori x questioni legate al blocco euro0 e non si dispone della reale norma regional-municipale che dice vagamente "agli appositi registri" anche lì c'è un problema, ma a quanto emerge dai sondaggi in materia non fanno le multe i vigili figurarsi i carabinieri.

X la questione "veicoli d'epoca" con una macchina della polizia davanti e una dietro è frutto del solito caos in materia perchè x auto d'epoca loro intendono la mouton-dijon a vapore del 1889 e non la fiat 126, che è un veicolo di interesse storico o collezionistico in regola col codice della strada, ma capirlo è ben complesso..