Cinture di Sicurezza
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Topic: Cinture di Sicurezza  (Letto 6135 volte)
orangetenere
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« il: Febbraio 01, 2007, 11:10:44 »

La mia Dyane nel 1974 ha solo le cinture anteriori, senza avvolgitore. Sul lato pesseggero ho montato il seggiolino per mia figlia che ha 16mesi. E' alloggiato bene e ben fermo, pensate che potrei avere qualche problema "multabile" dato che la cintura non ha l'avvolgitore? P.S.:il seggiolino è omologato E4 le cinture E3.
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sert
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...s'i fossi foco...


« Risposta #1 il: Febbraio 01, 2007, 14:33:38 »

sul numero di quattroruote  dell'ottobre 2000
c'è un articolo specifico con tutta la normativa per le cinture di sicurezza....

in termini genarali non vieni specificato l'obbligo dell'arrotolatore o meno l'importante è che le cinture risultino omologate regolarmente....
ovvio che con l'arrotolatore sono + comode mentre quelle fisse vanno regolate di volta in volta a seconda della panza che devono contenere ma questa è un'altra storia.......
saluit>>L
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orangetenere
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« Risposta #2 il: Febbraio 01, 2007, 14:37:42 »

sul numero di quattroruote  dell'ottobre 2000
c'è un articolo specifico con tutta la normativa per le cinture di sicurezza....

in termini genarali non vieni specificato l'obbligo dell'arrotolatore o meno l'importante è che le cinture risultino omologate regolarmente....
ovvio che con l'arrotolatore sono + comode mentre quelle fisse vanno regolate di volta in volta a seconda della panza che devono contenere ma questa è un'altra storia.......
saluit>>L
grazzzzie.....
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Epy
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« Risposta #3 il: Marzo 29, 2007, 17:46:59 »

Mi risulta che le 2CV cominciarono ad essere dotate degli specifici punti di attacco, per le cinture posteriori, a partire dall’ottobre del 1978. Mi sbaglio o qualcuno può confermare?

Grazie, Fabio
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Epy
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« Risposta #4 il: Marzo 30, 2007, 13:23:28 »

Citazione
Postato da: Fabio  Postato il: Ieri alle 17:46:59 
Inserisci Citazione 
Mi risulta che le 2CV cominciarono ad essere dotate degli specifici punti di attacco, per le cinture posteriori, a partire dall’ottobre del 1978. Mi sbaglio o qualcuno può confermare?

Grazie, Fabio
 

Nessuno ha notizie certe? La mia 2CV non ha le cinture posteriori ed a prima vista mi sembra che non abbia neanche la predisposizione; cosa faccio  Huh Huh

Aiuto ....
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« Risposta #5 il: Marzo 30, 2007, 18:20:55 »

se non ha alcuna predisposizione devi lasciarla tale e quale.....
basta che guardi dietro se ha i buchi o non li ha......
parto per riva.....fai magari una foto.....
comunque sia in primis conta l'anno di fabbricazione del veicolo.....

saluti>>l
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sert
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« Risposta #6 il: Aprile 05, 2007, 19:59:34 »

cito da una lumaca di latta dell' autunno 2000

pag 28.... l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre sia per i posti aneriori che per quelli posteriori per tutti i veicoli della categoria M1 che , immatricolati a far data dal 15.6.1976, siano predisposti con specifici punti d'attacco, aventi le caratteristiche indicate o nella direttiva relativa agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE), ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE).....

l'autore dell'articolo, tal Franco Grosso ricorda inoltre che:

ciò significa che 2cv,dyane e ami immatricolate dal 15/06/1976 DEVONO AVERE MONTATE LE CINTURE SIA ANTERIORI CHE POSTERIORI. ( maiuscolo già suo)

e ricorda che:

la legge italiana specifica che gli occupanti di una vettura munita di cinture di sicurezza hanno l'obbligo di allacciarle.....


segue poi l'articolo con le istruzioni per il montaggio......


quindi in archivio:
lumaca di latta  anno 6 n.24   autunno 2000   pag 28.

saluti>>L
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GattoKea
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« Risposta #7 il: Aprile 05, 2007, 22:11:41 »

Va da se che le cinture per il conducente ed i passeggeri devono essere omologate.
Nel caso di GattoKea invece la cintura deve essere omologatta.
 

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« Risposta #8 il: Settembre 06, 2007, 19:01:05 »

cito da una lumaca di latta dell' autunno 2000

ciò significa che 2cv,dyane e ami immatricolate dal 15/06/1976 DEVONO AVERE MONTATE LE CINTURE SIA ANTERIORI CHE POSTERIORI. ( maiuscolo già suo)

saluti>>L

Rispolvero questa vecchia discussione per chiedere lumi...la mia Dyane, nonostante sia del 1980, non ha le cinture di sicurezza posteriori...me ne fregherebbe relativamente, se non dovessi portare a spasso la figliola di 13 mesi per cominciare a farle apprezzare la bellezza di una macchina come non se ne fanno più Grin
Togliendo il sedile posteriore sinceracemente non ho capito se ci siano gli attacchi...sul pianale sotto al sedile ci sono due fori chiusi da due bulloni...sono quelli gli attacchi per gli attacchi inferiori delle cinture (chiedo scusa per l'orrendo gioco di parole..ihihih)...e gli attacchi superiori penso dovrebbero essere sempre due fori filettati dalle  parti dei passaruota post...o no?
grazie sin d'ora a chi mi aiuterà Smiley

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sert
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« Risposta #9 il: Settembre 06, 2007, 23:27:54 »

mi sfugge il senso degli attacchi superiori......
nel senso che volendo ben guardare le cinture posteriori, essendo ventarli , hanno solo attacchi inferiori........

togliendo il sedile hai trovato due fori chiusi da due bulloni centrali.....e sono due attachi ora nei passaruota verso la portiera coperti dalla moquette troverai gli altri due fori (uno per parte)....
non vorrei sbagliarmi ma mi pare che sotto lo strato di rivestimento moquettoso ci sia un tappo in plastica e sotto poi il tuo foro filettato....

quasi sicuramente però non devi "sradicare " tutta la moquette ma in corrispondenza del tappo c'è già segnato il cerchio che nasconde il tappo.

Se è del 1980 sicuramente è predisposta.

questo per quanto riguarda le cinture.....ora devi vedere se il seggiolino per portare tua figlia contempla di avere solo la cintura ventrale per reggerlo e di non volere anche "il terzo punto" (questo non lo so!)

ho visto, ma non ricordo che foto barbarica di un dado saldato sul montante portiera o bordo-terzo-vetro per poi poter montare quelle a tre punti........ma quello non è da fare!!!


saluti>>L
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orangetenere
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« Risposta #10 il: Settembre 07, 2007, 09:10:30 »

Gli attacchi sotto il sedile posteriore, dovrebbero essere coperti dai tappi di plastica, attento perchè quelle coperte dai bulloni, potrebbero essere le viti del telaio, vedi se sotto il bullone c'è una rondella piuttosto grande.
Per quanto riguarda il seggiolino, non credo ci siano problemi in quanto quelli moderni, sono predisposti sia per l'attacco con cinture a 2 punti che a tre, cmq questo puoi leggerlo nel libretto allegato al seggiolino.

P.S.: farai ancora più felice tua figlia se le monti il seggiolino davanti, la mia si diverte un sacco a guardare il mondo dalla Dyane.   
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« Risposta #11 il: Settembre 12, 2007, 17:36:33 »

Gli attacchi sotto il sedile posteriore, dovrebbero essere coperti dai tappi di plastica, attento perchè quelle coperte dai bulloni, potrebbero essere le viti del telaio, vedi se sotto il bullone c'è una rondella piuttosto grande.

Grazie mille a te e Sert per le risposte! darò un'occhiata, in effetti mi sa che quei bulloni di cui parlavo nel post precedente potrebbero essere le viti del telaio, sotto di loro ci sono rondelle belle grandi (saranno un 3 o 4 cm di diametro):p
Cercherò i tappi di plastica...

P.S.: farai ancora più felice tua figlia se le monti il seggiolino davanti, la mia si diverte un sacco a guardare il mondo dalla Dyane.   

ehehehehe...immagino...in effetti la metterei tranquillamente accanto a me, ma devo prima cambiare gli elastici del sedile..appena ti ci siedi scatta un effetto tipo PUFFDIFANTOZZI Grin
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« Risposta #12 il: Settembre 12, 2007, 17:37:58 »

mi sfugge il senso degli attacchi superiori......
nel senso che volendo ben guardare le cinture posteriori, essendo ventarli , hanno solo attacchi inferiori........


il senso era che non pensavo a cintura ventrali, ma a tre punti...hai ragione tu Smiley
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vulorp
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« Risposta #13 il: Settembre 09, 2009, 01:59:16 »

piccolo quesito da inesperto:
ma le cinture ventrali sono regolari o no?.cioe.....se ti fermano ti multano?
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sert
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« Risposta #14 il: Settembre 09, 2009, 13:25:10 »

piccolo quesito da inesperto:
ma le cinture ventrali sono regolari o no?.cioe.....se ti fermano ti multano?

tutte le cinture sono regolari se riportano l'omologazione indipendentemente dal fatto che siano ventrali e quindi a soli 2 punti, le più comuni  a tre punti etc.....


L'etichetta di omologazione applicata ad ogni cintura che sia in regola con la legge italiana deve comprendere, tra l'altro:

Il numero distintivo dello Stato di omologazione. Alcuni esempi: E1 sta per Germania, E2 per Francia, E3 per Italia, E4 per Olanda.
Il numero di omologazione della Comunità Economica Europea, che è ad esempio "20062".
Il numero di omologazione ECE-ONU, che può essere ad esempio "0420062".
L'indicazione di fabbricazione, che ci segnala la nazione in cui è stata prodotta la cintura (ad esempio, made in Italy).
La cintura di sicurezza può contenere altri optional, ma essi ovviamente non sono obbligatori per legge.



ovvio che non vanno montate a caso....cioè se il mezzo è predisposto per averle vanno montate quelle giuste......non si dovrebbe nè potrebbe forare-segare -saldare adattare alla bisogna per montare alcun tipo di cinture.....

quindi posteriormente, se predisposta la vettura devi montare delle cinture ventrali ( e solo quelle) anteriormente dipende dal mezzo ( alcune furgonette ad esempio le montano a tre punti, altre solo ventrali ....)

per saperne di più sulle cinture di sicurezza:

http://it.wikipedia.org/wiki/Cinture_di_sicurezza


saluti>>L
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Caruso
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« Risposta #15 il: Settembre 18, 2009, 21:54:27 »

ciao a tutti . volevo un info riguardo le cinture di sicurezza posteriori e volevo sapere se sono obbligatorie da mettere perchè vi spiego: ho restaurato l'auto e quando gli ho portato la macchina circa un anno fa non ricordo se c'erano o meno e adesso il carroziere non me le ha messe quindi chiedevo giusto da potermi regolare, se mettergliele subito perchè se mi fermano fanno storie  o poter aspettare l'occasione di prenderle non correndo nessun pericolo di multe o altro.

Grazie  Smiley Smiley
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amiservice
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« Risposta #16 il: Settembre 18, 2009, 22:10:35 »

cito da una lumaca di latta dell' autunno 2000

pag 28.... l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre sia per i posti aneriori che per quelli posteriori per tutti i veicoli della categoria M1 che , immatricolati a far data dal 15.6.1976, siano predisposti con specifici punti d'attacco, aventi le caratteristiche indicate o nella direttiva relativa agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE), ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE).....

l'autore dell'articolo, tal Franco Grosso ricorda inoltre che:

ciò significa che 2cv,dyane e ami immatricolate dal 15/06/1976 DEVONO AVERE MONTATE LE CINTURE SIA ANTERIORI CHE POSTERIORI. ( maiuscolo già suo)

e ricorda che:

la legge italiana specifica che gli occupanti di una vettura munita di cinture di sicurezza hanno l'obbligo di allacciarle.....


segue poi l'articolo con le istruzioni per il montaggio......


quindi in archivio:
lumaca di latta  anno 6 n.24   autunno 2000   pag 28.

saluti>>L


CIRCOLARE N. B5312000/MOT

Plot. n. 0604NT27/CG(C)


OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.

Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della 'strada (1) ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.

Come è noto. tali veicoli, al sensi dell'articolo 72, comma 2 del Codice della Strada (2), debbono essere equipaggiati con Dispositivi di ritenuta se 'predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto dei Ministro dei trasporti".

Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate In un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 dei Codice della Strada (3), in quanto, com'è noto, la materia di specie è In regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti d recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.

Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione dei disposto dell'articolo 72. comma 2, del Codice della Strada (2) espressi nella circolare D.C. N n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993 (4), dal momento che le caratteristiche cui d medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE (5) alla 96/38/CEE) (6) ed al dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE (7) alla 96136/CEE) (e); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore In Italia 8 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 7687 dei 9 dicembre 1977) (9).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo bell'Installazione delle cinture d sicurezza ricorre, ala per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti 1 veicoli della categoria M1 che. Immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
Si Intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 15288 del 30 settembre 1988 (10) e n. D.G. n. 271193 dei 30 novembre 1993 (4), nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.



IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE
dr. Ing. Ciro Esposito



NOTE REDAZIONALI: Si conferma che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate o nelle Direttiva relative agli ancoraggi (dalla 761115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 771541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECEIONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76177 dei 9 dicembre 1977).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.


COME ADEGUARSI ALLA NORMATIVA



1. Controllare la data di immatricolazione della propria vettura, e facendo riferimento alla tabella pubblicata in queste pagine stabilire se si è obbligati o meno all'installazione.
2. Controllare per quanti posti è omologata la vettura (il numero di posti deve ovviamente essere uguale al numero di cinture installate).
3. Verificare sul libretto di uso e manutenzione se e dove sono stati previsti i punti di attacco delle cinture di sicurezza. In caso non fossero previsti, non si è obbligati all'installazione delle cinture.
4. Verificare anche sulla vettura la presenza e soprattutto lo stato dei punti di attacco, se presenti.
5. Acquistare il kit delle cinture di sicurezza posteriori: si può scegliere tra i ricambi originali (approvati cioè ufficialmente dalla Casa costruttrice) o tra i modelli conformi all'originale, nella versione statica o con arrotolatore. In entrambi i casi il tipo scelto deve essere omologato per la propria vettura.
6. Installare le cinture di sicurezza preferibilmente rivolgendosi a un meccanico specializzato.


DEFINIZIONI


Cinture di sicurezza statiche
Sono le cinture fisse, composte cioè da due nastri di lunghezza prefissata, vincolati alla scocca, che si uniscono tra loro tramite una fibbia.

Cinture di sicurezza con arrotolatore
In questo caso uno dei due nastri ha lunghezza variabile per adattarsi alla corporatura del viaggiatore e trattenerlo sul sedile in caso di brusca accelerazione.

Punti di ancoraggio
Sono i fori, ricavati sulla scocca dell'automobile, da utilizzare per fissare le cinture di sicurezza e i loro accessori all'automobile stessa.

Cintura a due punti
Prevede due punti (generalmente, ai lati dell'addome) che rimangono fissi in caso di brusca decelazione o incidente.

Cintura a tre punti
Precede tre punti fissi (lati dell'addome e spalla) in luogo dei due punti precedenti.



LE NORME DEL CODICE


Cinture di sicurezza anteriori

Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976:
Installazione: Non obbligatoria
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate

Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990:
Installazione: Obbligatoria solo sulle vetture dotate di attacchi.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.

Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990:
Installazione: Di serie.
Utilizzo: Obbligatorio.

Cinture di sicurezza posteriori

Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976:
Installazione: Non obbligatoria.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.

Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990:
Installazione: Obbligatoria solo su vetture dotate di attacchi.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.

Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990:
Installazione: di serie.
Utilizzo: obbligatorio.


http://www.altovicentino.net/pmschio/a_1328_IT_2103_1.html

 
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« Risposta #17 il: Marzo 19, 2010, 23:23:00 »

La questione delle cinture e' un bel problema. Sembra che sul mio H del '52 omologato tre posti, non sia possibile trasportare bambini di eta' inferiore ai tre anni. Non ci sono predisposizioni per le cinture, ma occorre averle per fissare l'omologato seggiolino di mio figlio che ha 10 mesi. Per i veicoli M1 ante '76 non c'e' l'obbligo delle cinture, ma nemmeno il divieto di montarle se esistono quelle omologate per la propria vettura (se non ho capito male). Quindi l' H che e' autocaravan va considerato M1 e non so come trovare delle cinture del 1952 perche' a quel tempo si usavano le bretelle(solo gli uomini) e io sono incastrato perche' non posso portare in gita la famiglia....Ma e' possibile?
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« Risposta #18 il: Marzo 20, 2010, 11:49:58 »

 Mi inserisco velocemente: Qualcuno ha i tappi che si usavano per "chiudere" i buchi degli attacchi, quando le cinture non erano montate?
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« Risposta #19 il: Marzo 20, 2010, 11:53:05 »

Mi inserisco velocemente: Qualcuno ha i tappi che si usavano per "chiudere" i buchi degli attacchi, quando le cinture non erano montate?


Scusa ma se non puoi montare un seggiolino, perchè non hai le cinture e non le puoi montare, dovresti poter portare il bambino senza, come si faceva una volta.

Se vale per gli adulti non capisco perchè non dovrebbe valere per gli infanti.
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« Risposta #20 il: Marzo 22, 2010, 00:17:23 »

Comma 22...Nel codice della strada c'e' una norma che ti permette di portare l'infante a patto che l'obbligatorio omologato seggiolino sia fissato ad omologate cinture a loro volta ancorate agli specifici punti di attacco . Direi omologati...Solo dai tre anni puo' viaggiare nei posti dietro senza le cinture e accompagnato da un adulto. Quindi non so come aggirarla. Forse fissando le cinture dove credo che sia piu' sicuro. Se mi fermano vuoi dire che conoscano la norma? Oppure se mi fermano dico che ha tre anni. Vuoi che se ne accorgano?
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« Risposta #21 il: Marzo 22, 2010, 11:04:59 »

Effettivamente pare che se non si hanno le cinture omologate, non si possano portare bambini sotto i tre anni. Pazzesco!

http://poliziadistato.it/articolo/172-Quali_le_eccezioni_e_quali_le_sanzioni

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« Risposta #22 il: Marzo 22, 2010, 23:23:10 »

gia', pazzesco...Infatti lo usero' ugualmente con anche il bimbo sperando di non beccarmi la sanzione.Ovvio che l'ancoraggio dovra' essere il piu' sicuro possibile a prova di tutto perche' quella e' la cosa piu' importante
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« Risposta #23 il: Marzo 22, 2010, 23:26:15 »

se nel camper hai un sedile(non in cabina, nella cellula) con cassapanca domani ti posto una foto del sistema che hanno messo sul mio per ancorarci le cinture, potrebbe essere una soluzione
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« Risposta #24 il: Marzo 23, 2010, 10:00:47 »

se nel camper hai un sedile(non in cabina, nella cellula) con cassapanca domani ti posto una foto del sistema che hanno messo sul mio per ancorarci le cinture, potrebbe essere una soluzione

se il veicolo non è predisposto e crei qualcosa ex novo per ancorarci le cinture , anche se può essere la cosa più sicura del mondo, se ti dovesse fermare lo sbirro pignolo rischi una multa ben più alta di quella che ti avrebbe fatto per la circolazione senza cinture .......

la partenza è l'art 78 cds  (modifica alle caratteristiche costruttive)..... dove oltre al telaio motore etc..... fa riferimento agli articoli 71 e 72

in particolare l'art 71 specifica  le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi....... che interessano anche gli aspetti della sicurezza...

l'articolo in questione rimanda al regolamento di attuazione (art 227) che alla V appendice -finalmente  Grin - indica quali sono tutte le caratteristiche costruttive e funzionali soggette ad accertamento.... fra queste:

D - Sicurezza passiva

a) Urti e ribaltamento.
b) Antifurto.
c) Vetri di sicurezza.
d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza.
e) Paraurti per autovetture.
f) Protezione posteriore anti incuneamento.
g) Protezione contro lo spostamento del carico (1).
h) Protezione laterale.
i) Parafanghi.
l) Calzatoie.
m) Sterzo.
n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi.
o) Cinture di sicurezza.
p) Sistemi di ritenuta bambini.
q) Appoggiatesta.
r) Sporgenze esterne.
s) Limitazione all'impiego di determinati materiali.
t) Resistenza cabine.
u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.
v) Paraspruzzi.
z) Recipienti semplici a pressione.



quindi il sistema di ritenuta del bambino può anche essere omologato così come pure la cintura  ma se punti dell cinture là dove non era possibile farlo......

La multa va da 78 a 311 euro.... se invece la violazione viene interpretata in modo diverso (come modifica strutturale) la multa va da 389 a 1559 euro  Shocked con nsanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.


questo il quadro normativo...... è probabile che in caso di controllo non se accorga nessuno incuriosito più dal mezzo che dai "cavilli" del codice della strada..... se però , per sbaglio e per sfiga, si venisse fermati dalla persona sbagliata , nel posto sbagliato e nel momento sbagliato la cifra potrebbe non essere così gradita......
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« Risposta #25 il: Marzo 23, 2010, 12:50:41 »

Leggerissimamente OT e me ne scuso....

L'elenco pubblicato è l'elenco delle cose che i tutori dell'ordine possono/devono controllare, suppongo? Se si, ci dovranno però essere dei riferimenti alle normative su ogni singola voce ... E dove si trovano? Grazie.
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« Risposta #26 il: Marzo 23, 2010, 13:12:04 »

Leggerissimamente OT e me ne scuso....

L'elenco pubblicato è l'elenco delle cose che i tutori dell'ordine possono/devono controllare, suppongo? Se si, ci dovranno però essere dei riferimenti alle normative su ogni singola voce ... E dove si trovano? Grazie.



l'elenco  è solo una parte dell'appendice al regolamento dell'articolo non esistono subappendici che descrivono ogni singolo punto ma va da se che  una parte dei dati li ricavano dal libretto, una parte dalle omologazioni del veicolo e tutto il resto è spiegato in altri articoli del codice della strada.....


mentre riguardo all'uso delle cinture si va all'art 172  dove
(...)

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299 . Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 37 a euro 150.

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorchè installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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sert
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...s'i fossi foco...


« Risposta #27 il: Marzo 23, 2010, 13:28:24 »

in realtà pur non esistendo subappendici mi è ritornato in mento il grande manuale..... 
il prontuario delle infrazioni al codice della strada
 che qui ho trovato ma in una scialba versione.....

http://www.codicedellastrada.net/

qui già meglio e più completo

http://www.codicestradainfantino.it/sanzioni/proinfr.htm


certo è che se trovi quello cartaceo di giandomenico protospataro allora    Grin

saluti>>L
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bulè
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« Risposta #28 il: Marzo 23, 2010, 16:56:15 »

Inserisco altri 2 link; sono PDF

http://www.comune.messina.it/poliziamunicipale/codstrada/prontuario2009.pdf

http://www.comune.caltagirone.ct.it/UserFiles/File/polizia_mun/prontuarioC.d.S.2007.pdf
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Quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere.
ludo
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« Risposta #29 il: Marzo 23, 2010, 19:09:09 »

azz! non lo faccio più!
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