per i veicoli pre 60
allegato 2 pagina 4 o 5 parlano delle revisioni...........
C. Accertamenti tecnici e competenze
1. Veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960
1.1. Gli accertamenti di idoneità alla circolazione sono finalizzati alla verifica dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di
costruzione dei veicoli stessi, nonché alla verifica dei dispositivi imposti da norme
cogenti ai fini della circolazione.
1.2. I suddetti accertamenti sono effettuati in conformità a quanto previsto dalle
disposizioni emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di
controlli tecnici di revisione, di cui all’art. 80 del Codice della strada, tenuto conto
di quanto riportato nell’allegato II.
1.3. Gli accertamenti, di cui ai punti precedenti, sono effettuati dagli Uffici
Motorizzazione Civile;
2. Veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1960
2.1. Gli accertamenti di idoneità alla circolazione dei veicoli sono finalizzati alla verifica
dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed
alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data
di costruzione dei veicoli stessi e di quelle riportate alle lettere A e B del presente
allegato, nonché alla verifica di altri dispositivi imposti da norme cogenti ai fini
della circolazione;
2.2. gli accertamenti di cui al punto precedente sono effettuati dai Centri Prova
autoveicoli, secondo quanto riportato nei punti successivi.
2.3. Oltre ai controlli visivi previsti dalla direttiva 96/96/CE, debbono essere effettuati
anche le seguenti verifiche:2.3.1 Efficienza di frenatura
L’efficienza di frenatura di un veicolo è correlata allo spazio percorso dal veicolo dal
momento in cui il conducente inizia ad agire sul comando del freno fino al momento
dell’arresto (spazio di frenatura) ovvero alla corrispondente decelerazione media rilevata
con decelerografo. Nelle formule relative alle efficienze indicate nei punti seguenti, i
simboli hanno i seguenti significati:
V = Velocità del veicolo al momento in cui il conducente inizia ad agire sul
comando, espressa in km/h (velocità iniziale);
a = decelerazione media durante la fase di frenatura espressa in m/s2
S = spazio di frenatura espresso in m;
2.3.1.1 Autoveicoli
2.3.1.1.1 L’efficienza di frenatura del dispositivo di frenatura di servizio deve essere
accertata con veicolo in ordine di marcia (solo conducente) e alla velocità
iniziale di 40 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella
tipo veicolo a
(m/s2)
S
(m)
Autovetture 4,0 0,8 * V2/130
Altri autoveicoli 3,5 0,8 * V2/115
2.3.1.1.2 Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere tale da mantenere sia in
salita che in discesa, il veicolo a pieno carico fermo su una strada con
pendenza almeno pari al 16%; Nei complessi costituiti da un veicolo trattore e
un veicolo trainato il freno di stazionamento del veicolo trattore deve mantenere
il complesso stesso a pieno carico sia in salita che in discesa, su strada con
pendenza almeno pari all’8%;
2.3.1.1.3 i dispositivi di frenatura dei rimorchi debbono soddisfare i requisiti indicati all’art.
188 del DPR 30 giugno 1959, n. 420.
il sistama di visualizzazione pagina per pagina è pessimo

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saluti>>L