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Targa spezzata

Aperto da ottimista, 26 Febbraio 2009, 16:47:40 PM

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ottimista

Cara Tribù,
ho una brutta notizia da darvi....un ********* mi ha tamponato da dietro (non aveva mantenuto la distanza di sicurezza)..... per fortuna l'unico danno (apparte l'incazzatura) è stato realizzato sulla targa posteriore, che si è spaccata perdendo alcuni pezzi della parte nera....il numero si legge benissimo.   Ecco la domanda:  cosa posso fare?  Posso farla rifare? (So di una ditta che le riproduce). Posso incollarci dei pezzi neri similari? O cos'altro?

Grazie, come sempre.....

bulè

Prova a rattopparla con la vetroresina. Uno strato da dietro che tiene fermi i vari pezzi e la targa torna "quasi" nuova

sert

bulè ha descritto l'operazione da fare.

se ne è già parlato qui:

https://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=1110.30

e si è già apurato che le targhe rifatte non hanno alcun valore ( nel link trovi pure ulteriori link per le due ditte che rifanno targhe ad uso amatoriale/statico.....)pur costando non poco!

invece qui :


http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4597

hai un pò di immagini sulla ricostruzione di una targa con il metodo suggerito da bulè


saluti>>L

amidelami

#3
Se puoi recuperarla in maniera che non si veda, fallo!!!
Altrimenti sei costretto a rifare targa e documenti.
Non usate MAI le targhe rifatte da chicchesia, anche perfette, si rischiano denunce penali!!!

Per legge anche solo se sbiadisce si sarebbe costretti a rifare targa e doc, ma c'è un minimo di tolleranza sui casi comuni, visto il casino e il costo dell'operazione.
Mentre se ti beccano con una targa fasulla . . . (stupid)
Meglio un flacone di CIF che 2 kl di acrilico.

liberopensiero2cvllistico

Se invece la vuoi ritargare  (piango) (piango) (piango) ovviamente TUTTA LA SPESA ricade nel conto del risarcimento danno!  :) (felice)

ottimista

Cara tribù, vediamo se questa sarà la soluzione migliore tra quelle indicate;   proverò a sistemarla da solo, eventualmente la faccio rifare e mi porto l'originale sempre dietro!!  Che ne pensate???

bulè

Citazione da: ottimista - 02 Marzo 2009, 12:15:48 PM
Cara tribù, vediamo se questa sarà la soluzione migliore tra quelle indicate;   proverò a sistemarla da solo, eventualmente la faccio rifare e mi porto l'originale sempre dietro!!  Che ne pensate???

Che non sei in regola lo stesso. Meglio utilizzare la targa rattoppata.

sert

Citazione da: ottimista - 02 Marzo 2009, 12:15:48 PM
Cara tribù, vediamo se questa sarà la soluzione migliore tra quelle indicate;   proverò a sistemarla da solo, eventualmente la faccio rifare e mi porto l'originale sempre dietro!!  Che ne pensate???


le targhe rifatte non hanno alcun valore
le targhe rifatte non hanno alcun valore
(ripetere ad libitum)


spenderesti più di 100 euro nel farla rifare in più se ti dovessero fermare ....a seconda di chi incontri prenderesti pure la multa ( questa è una variabile non calcolabile....)

saluti>>L

amidelami



Art. 102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targhe

   1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, I'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

   2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, I'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art.93.

   3. Durante il periodo di cui al comma 2, e' consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonche' i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

   4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano piu' leggibili, I'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.

   5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100 comma 1, I'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

   6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 .

   7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 .
Meglio un flacone di CIF che 2 kl di acrilico.

amidelami

Art. 101. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

   1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivita' previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici nella misura del venti per cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

   2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

   3. La targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio della carta stesso.

   4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, I'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.

   5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 .

   6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Meglio un flacone di CIF che 2 kl di acrilico.